(Allegato A-art. 13)
                  ART. 13. - INDENNITA' DI ACCESSO 
 
1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  46  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, qualora il medico svolga  per  il  Ministero
della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in  un
comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici  che
adottano l'accordo predetto e per  il  quale  percepisce  dagli  enti
medesimi l'indennita' di accesso, tale indennita' sara' a carico  del
Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti
in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 
2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data  di
pubblicazione del  presente  accordo,  non  compete  l'indennita'  di
accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello  in  cui
e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 
3. Allo specialista, che risiede  in  localita'  non  compresa  nella
provincia in cui e' ubicato il presidio presso  il  quale  l'incarico
deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso  correlata  a
tale incarico. Resta  ferma  la  norma  finale  n.  4  dell'  Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010.