(Allegato A-art. 14)
   ART. 14 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 
 
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della  Salute
sono tenuti a  partecipare  ai  corsi  di  aggiornamento  generali  e
speciali organizzati dal Ministero medesimo. 
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L.,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 33 dell' Accordo  Collettivo  Nazionale
23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29
luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010,  sono
tenuti  a  partecipare  ai  corsi  di  aggiornamento  e/o  formazione
organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni  accreditate,
per conto del Ministero stesso. 
3. Per la partecipazione ai  corsi  obbligatori  viene  applicato  lo
stesso trattamento previsto per  i  dipendenti  dello  Stato  con  la
qualifica di dirigente. 
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti
sono considerati in permesso retribuito. 
5. Le ore di corso che superano  l'impegno  orario  giornaliero  sono
retribuite  a  parte,  ai  sensi  del  comma  14   dell'articolo   30
dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con
l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 
6. L'ufficio SASN competente puo'  riconoscere  come  utile  ai  fini
dell'aggiornamento obbligatorio, formazione  permanente,  nel  limite
massimo di 32 ore annue in proporzione ad un massimale orario  di  32
ore settimanali  di  titolarita'  d'incarico,  la  partecipazione  ai
corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati
dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari,  ai
congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni  consimili  compresi
nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi  organizzati
da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa'  scientifiche
o  organismi   similari,   autorizzandone   la   partecipazione   con
concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri  a
carico dello  stesso,  purche'  sia  garantita  la  sostituzione.  Il
suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i  medici  di  medicina
generale titolari anche di incarico di  assistenza  primaria  per  il
Servizio Sanitario Nazionale.