ART. 15 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI 1.Il Ministero della Salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 26 del presente accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.