ART.17 - SOSTITUZIONI 1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue e con esclusione del quinto comma. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al medico designato dal medico titolare riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiori a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l' ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 5 del presente accordo.