(Allegato A-art. 17)
                        ART.17 - SOSTITUZIONI 
 
1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, modificato nel primo, secondo e terzo  comma
come segue e con esclusione del quinto comma. 
2. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio
SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al
medico  designato  dal  medico  titolare  riconosciuto   idoneo   dal
suindicato ufficio. Per le sostituzioni  di  durata  superiori  a  30
giorni o nei casi in cui, per  giustificati  motivi,  il  medico  non
abbia provveduto alla designazione del  sostituto,  l'  ufficio  SASN
competente conferisce l'incarico di supplenza ad un  medico  comunque
disponibile. 
3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la  facolta',  qualora
lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione  di  incarichi
di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma,
la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 
4. Nei confronti  del  medico  supplente  non  operano  i  motivi  di
incompatibilita' di cui all'articolo 5 del presente accordo.