(Allegato A-art. 18)
                     ART. 18 - CONTRIBUTO ENPAM 
 
1. Per quanto concerne il contributo  dovuto  all'Ente  nazionale  di
previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 48 dell' Accordo Collettivo  Nazionale  23  marzo
2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale  29  luglio
2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.