(Allegato A-art. 19)
             ART. 19 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI 
 
1. Per quanto  concerne  la  riscossione  delle  quote  sindacali  si
applica  il  disposto  dell'articolo  51  dell'  Accordo   Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009  e  con  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  8
luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute,  ufficio  SASN
competente, su espressa delega dei  medici  interessati  effettua  le
trattenute   delle   quote   sindacali   e   le   versa   mensilmente
all'organizzazione sindacale indicata dal medico,  con  le  modalita'
che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia'
rilasciate.