(Allegato A-art. 2)
                 ART. 2 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 
1. Il medico specialista di cui al presente  accordo,  che  aspiri  a
svolgere  la  propria  attivita'  professionale   nell'ambito   delle
strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il  31  gennaio
di ciascun anno - a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  o
mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato  zonale,
di cui all'articolo 24 dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  23  marzo
2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale  29  luglio
2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale  8  luglio  2010,  nel  cui
territorio di competenza insiste l'ufficio SASN  -  apposita  domanda
redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte  integrante
del presente accordo. 
2. La domanda deve contenere le  dichiarazioni,  rese  ai  sensi  del
D.P.R. n. 445 del  2000,  atte  a  provare  il  possesso  dei  titoli
accademici e professionali conseguiti fino al 31  dicembre  dell'anno
precedente  elencati   nella   dichiarazione   sostitutiva   di   cui
all'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
accordo. 
3. Alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda  stessa
e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere
i seguenti requisiti: 
 
a) essere iscritto all'Albo professionale; 
b) possedere il  titolo  per  l'inclusione  nelle  graduatorie  delle
branche principali della  specialita'  medica  interessata,  previste
nell'allegato A, parte prima, dell' Accordo Collettivo  Nazionale  23
marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29
luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8  luglio  2010.  Il
titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione in una  delle
branche   principali   della   specialita'.   Per   la   branca    di
odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione  in  graduatoria
anche l'iscrizione all'Albo professionale degli  Odontoiatri  di  cui
alla legge n. 409 del 1985. 
 
4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere  rinnovata  di
anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti  i  titoli
accademici  o  professionali   che   comportino   modificazioni   nel
precedente punteggio valutato secondo i criteri di  cui  all'allegato
A, parte II dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005  -  testo
integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29  luglio  2009  e  con
l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 
5. Il Comitato zonale,  ricevute  le  domande  inviate  entro  il  31
gennaio  di  ciascun  anno,  provvede  entro  il  30  settembre  alla
formazione di una graduatoria per titoli, con validita'  annuale  per
ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui  all'allegato
A, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo  2005  -
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio  2009  e
con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 
6. Il Direttore generale dell'azienda, ove ha sede il comitato zonale
di cui all'articolo 24 dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  23  marzo
2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale  29  luglio
2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ne  cura  la
pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di
15 giorni  e  contemporaneamente  la  inoltra  ai  rispettivi  Ordini
provinciali dei medici e al Comitato zonale, ai  fini  della  massima
diffusione. 
7. Entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  gli  interessati  possono
inoltrare al Comitato zonale, mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, istanza motivata di  riesame  della  loro  posizione  in
graduatoria. 
8. Le graduatorie definitive predisposte  dal  Comitato  zonale  sono
approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla  Regione
che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della  Regione
entro il 31 dicembre di ciascun anno. 
9.  La  pubblicazione  costituisce   notificazione   ufficiale   agli
interessati ed agli uffici SASN. 
10. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato  invio  del
Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente  ufficio
SASN di Napoli o di Genova. 
11. Le graduatorie hanno  effetto  dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.