(Allegato A-art. 21)
         ART. 21 - PREMIO DI OPEROSITA' E DI COLLABORAZIONE 
 
1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di  continuita'
per conto delle  soppresse  Casse  marittime  e  successivamente  del
Ministero  della  Salute,  ufficio   SASN   competente,   ai   medici
ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura  e  con  le
modalita'  stabilite   dall'articolo   49   dell'Accordo   Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009, con esclusione dei comma 7, 8 e 9. 
2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario,  di  cui
all'articolo 20 del presente accordo, lettera A,  punti  A1  e  A2  e
lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 
3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il  premio  annuo
di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di
cui all'articolo 20 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2  e
lettera B, punto B1. 
4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il  31  dicembre
dell'anno di competenza.