(Allegato A-art. 4)
        ART. 4 - MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale puo' espletare attivita'
ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca medica
specialistica e che le ore di  attivita'  sono  ricoperte  attraverso
aumenti di orario nella stessa branca o attraverso  riconversione  in
branche diverse, per l'attribuzione dei turni  comunque  disponibili,
di cui all'articolo  3  comma  1,  l'avente  diritto  e'  individuato
attraverso il seguente ordine di priorita': 
 
a) titolare di incarico a tempo indeterminato  che  svolga  nel  solo
ambito  zonale,  in  cui  e'  pubblicato  il  turno,   esclusivamente
attivita'  ambulatoriale  regolamentata  dall'   Accordo   Collettivo
Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 29 luglio 2009  e  con  l'Accordo  Collettivo  Nazionale  8
luglio 2010, e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione
a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, testo integrato ;
tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il medico e'
titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso  lo  stesso
sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; 
b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente accordo e medico
generico ambulatoriale di cui alla norma  finale  n.  5  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005  -testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010 e degli accordi di recepimento  di  cui  alla
dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23  marzo  2005  -
testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, in
servizio alla data di entrata in vigore  del  presente  accordo,  che
faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico di medico
specialista nella  branca  di  cui  e'  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione, per  un  numero  di  ore  non  superiore  a  quello
dell'incarico di cui e' titolare; e'  consentito  a  tale  medico  di
mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a
quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra  per  intero
l'orario di attivita' che  il  medico  stesso  svolgeva  come  medico
generico ambulatoriale; 
c) titolare di incarico a tempo  indeterminato  che  svolga,  in  via
esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata del presente accordo
in diverso ambito zonale della stessa  regione  o  in  ambito  zonale
confinante se di altra regione.  Relativamente  all'attivita'  svolta
come aumento  di  orario  ai  sensi  della  presente  lett.  c)  allo
specialista ambulatoriale non compete  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio di cui all'articolo 13; 
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale,
che faccia richiesta al Comitato  zonale  di  essere  trasferito  nel
territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; 
e)  specialista  ambulatoriale   titolare   di   incarico   a   tempo
indeterminato che  eserciti  esclusivamente  attivita'  ambulatoriale
regolamentata dal presente accordo e chieda  il  passaggio  in  altra
branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; 
f) titolare di incarico a tempo  indeterminato  nello  stesso  ambito
zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia  soggetto  alle
limitazioni di orario di cui all'articolo 6; 
g) titolare di incarico a  tempo  determinato,  secondo  l'ordine  di
precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia  richiesta  di
incremento di orario o di trasferimento; 
h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a  carico  di  Enti
diversi dall'ENPAM; 
i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera
scelta, medico di medicina  dei  servizi,  medico  della  continuita'
assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la
propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto
di lavoro. Detti sanitari devono essere in  possesso  del  titolo  di
specializzazione della branca in cui partecipano. 
 
2. Ai fini delle procedure di  cui  al  comma  1,  per  ogni  singola
lettera dalla a) alla i), l'anzianita' del servizio  riconosciuta  ai
fini della prelazione costituisce titolo di precedenza;  in  caso  di
pari anzianita' di servizio  e'  data  precedenza  all'anzianita'  di
specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea, e,  in
subordine, alla maggiore eta' anagrafica. 
3. Lo specialista  ambulatoriale  in  posizione  di  priorita'  viene
invitato dal Comitato zonale mediante lettera  raccomandata,  di  cui
una copia deve essere inviata all'ufficio SASN competente di Genova o
di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20
giorni dal ricevimento all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di
disponibilita'   dovra'   essere    allegata,    pena    l'esclusione
dall'incarico, la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2. La
formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di  30
giorni dal ricevimento della dichiarazione. 
4. L'incarico a  tempo  determinato  per  la  durata  di  3  mesi  e'
conferito dall'Ufficio SASN competente mediante  lettera  in  duplice
copia, delle quali una deve essere restituita dallo  specialista  con
la  dichiarazione   di   accettazione   della   presente   normativa,
dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da  parte
dell'Ufficio SASN competente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  non  venga  notificata  allo  specialista   la   mancata
conferma, l'incarico si intende conferito a tempo  indeterminato.  La
mancata  conferma  o  la   trasformazione   dell'incarico   a   tempo
indeterminato  e'  comunicata   al   Comitato   zonale.   Contro   il
provvedimento  di  mancata  conferma,  l'interessato  puo'   produrre
istanza di riesame al  Ministero  della  Salute-  Direzione  generale
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  Servizio
Sanitario Nazionale - entro 15 giorni dalla  relativa  comunicazione.
L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento.  La
suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro  30
giorni   dalla   data   di   ricezione   dell'opposizione,    dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede  a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato e  a  informare  il  Comitato
zonale. Durante il periodo di prova  di  tre  mesi  allo  specialista
compete lo stesso trattamento economico previsto per  lo  specialista
confermato nell'incarico. 
5. In deroga  alle  priorita'  e  alle  procedure  di  cui  ai  comma
precedenti, qualora  per  una  determinata  branca  si  verifichi  la
necessita' di procedere ad un aumento di orario, sempreche' motivato,
il Ministero della Salute  -  Direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,
sentiti, tramite gli uffici SASN competenti,  i  Sindacati  firmatari
del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di  orario
ad uno o piu' specialisti ambulatoriali che prestano  servizio  nella
branca. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale,
entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e'
stato incrementato l'orario e  la  consistenza  numerica  dell'orario
aumentato. 
6. In attesa  del  conferimento  dei  turni  disponibili  secondo  le
procedure su  indicate,  l'ufficio  SASN  competente  puo'  conferire
incarichi  provvisori  mensili  ad  uno   specialista   ambulatoriale
disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non
in posizione di  incompatibilita'.  L'incarico  provvisorio  mensile,
eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in  ogni  caso
con la nomina del titolare. 
7. Allo  specialista  ambulatoriale  incaricato  in  via  provvisoria
spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di
altro incarico di cui al successivo articolo 17. 
8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente
di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a  specialisti
ambulatoriali  non  ancora  titolari  di  incarico   presenti   nella
graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita'  all'atto
della  pubblicazione  dei  turni   vacanti,   secondo   l'ordine   di
graduatoria. 
9. Esperite inutilmente le procedure  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ufficio  SASN  puo'  conferire  l'incarico   ad   uno   specialista
ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso  dei  requisiti
previsti dal presente accordo.