(Allegato A-art. 5)
                      ART. 5 - INCOMPATIBILITA' 
 
1. Fermo restando  quanto  stabilito  nell'articolo  15  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010, l'incarico  non  puo'  essere  conferito  al
medico che: 
 
a)  svolga  attivita'  di  medico  fiduciario  convenzionato  con  il
Ministero della Salute; 
b) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di
imprese che  possano  configurarsi  in  conflitto  di  interessi  col
rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; 
c) sia proprietario o comproprietario, azionista,  socio,  gestore  o
direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali  o
di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 
 
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni  di
incompatibilita' di cui  al  presente  articolo  comporta  la  revoca
dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da  parte  del  medico
interessato.