(Allegato A-art. 6)
                      ART. 6 - MASSIMALE ORARIO 
 
1. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  16  dell'Accordo
Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo  integrato  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo  Collettivo
Nazionale 8 luglio 2010 ed ai fini della  determinazione  dell'orario
massimo  settimanale,  l'attivita'  dello  specialista  svolta  negli
ambulatori degli uffici  SASN  si  cumula  con  quella  svolta  dallo
specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che  adottino  il
predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi
a tempo determinato. 
2. Fermo restando quanto  stabilito  dal  comma  3  dell'articolo  16
dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con
l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, eventuali ritardi in entrata, nel
limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso,  potranno  essere
recuperati nell'arco del  mese  successivo,  compatibilmente  con  le
esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.