(Allegato A-art. 7)
ART. 7 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 
 
1. Per mutate esigenze di  servizio  e  nell'impossibilita'  di  dare
corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo  articolo  12
del  presente  accordo,  il  Ministero  della  Salute,   sentita   la
commissione di cui all'articolo 51 del  presente  accordo,  puo'  far
luogo alla riduzione dell'orario  di  attivita'  del  medico  o  alla
revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante
lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento  con  preavviso  di
almeno  45  giorni,  nonche'  al  Comitato  di  cui  all'articolo  24
dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con
l'Accordo  Collettivo  Nazionale  29  luglio  2009  e  con  l'Accordo
Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 
2.  Contro  il  provvedimento  di  riduzione  dell'orario  o   revoca
dell'incarico e' ammessa opposizione  da  parte  dell'interessato  al
Ministero  della  Salute,  Direzione   generale   delle   professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,
entro il termine  perentorio  di  15  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione scritta. 
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 
4. La suddetta Direzione generale,  sentita  la  commissione  di  cui
all'articolo 51 del presente accordo, emette provvedimento definitivo
entro 30 giorni dalla data  di  ricezione  dell'opposizione,  dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a  notificare
il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato  di
cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo  2005
- testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e
con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.