ART. 7 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 12 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.