(Trattato-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
 
  Ogni guerra  o  minaccia  di  guerra,  che  tocchi  direttamente  o
indirettamente uno dei Membri  della  Societa',  e'  considerata  fin
d'ora  come  materia  interessante  l'intera  Societa',   e'   questa
provvedera' nei modi piu', opportuni ed efficaci per salvaguardare la
pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si  verificasse,  il
segretario  generale  convochera'  immediatamente  il  Consiglio,   a
richiesta di uno qualunque dei Membri della Societa'. 
 
  Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Societa'  potra'
in  via  amichevole  chiamare  l'attenzione  dell'Assemblea   o   del
Consiglio  su  qualsiasi   circostanza   concernente   le   relazioni
internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra
le Nazioni, dalla quale la pace dipende.