(Trattato-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
 
  I Membri della Societa' convengono che, qualora sorgesse  tra  loro
una controversia tale da condurre a  una  rottura,  sottoporranno  la
questione a un arbitrato o all'esame del Consiglio, e in nessun  caso
ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre  mesi  dal  lodo
degli arbitri o dalla relazione del Consiglio. 
 
  Nei casi contemplati  in  questo  articolo,  gli  arbitri  dovranno
pronunciare il proprio  lodo  entro  un  termine  conveniente,  e  il
Consiglio dovra' fare la sua relazione entro sei mesi dal  giorno  in
cui la vertenza gli sara' stata sottoposta.