(Trattato-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
 
  Se tra i Membri della Societa' sorgesse una  controversia  tale  da
condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei  modi
predetti,  i  Membri  della  Societa'  convengono  di  deferirla   al
Consiglio. Qualunque delle Parti in  causa  potra',  a  questo  fine,
notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che
prendera' tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative  e
per il completo esame di esso. 
 
  Le parti comunicheranno, a tal uopo, al  segretario  generale,  nel
modo piu' sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso
con l'indicazione dei fatti e con tutti i  documenti  giustificativi;
il Consiglio potra' disporne subito la pubblicazione. 
 
  Il Consiglio tentera' di giungere a un componimento della vertenza,
e quando i suoi tentativi riescano,  pubblichera'  una  dichiarazione
contenente l'indicazione dei fatti,  le  spiegazioni  relative,  e  i
termini del componimento, essendo che esso giudichera' opportuno. 
 
  Se la vertenza non e' in tal modo composta,  il  Consiglio,  o  con
voto  unanime,  o  a  maggioranza,  approvera'  e  pubblichera'   une
relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte  che  esso
stimera' piu' giuste e convenienti al riguardo. 
 
  Qualunque dei Membri della  Societa'  rappresentati  nel  Consiglio
potra' pubblicare una esposizione dei fatti della  vertenza  e  delle
proprie conclusioni rispetto ed essa. 
 
  Se la relazione  del  Consiglio  e'  approvata  all'unanimita'  non
tenendo conto dei rappresentanti delle Parti  contendenti,  i  Membri
della Societa' convengono che non faranno guerra alla  Parte  che  si
conformi alle proposte contenute nella relazione. 
 
  Se il Consiglio non riesca a  concretare  una  relazione  approvata
all'unanimita' dei suoi Membri diversi dai rappresentanti delle Parti 
 
  contendenti, i Membri della Societa' si  riservano  il  diritto  di
prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari  per  la  tutela
del diritto e della giustizia. 
 
  Se una delle parti sostiene,  o  il  Consiglio  riconosce,  che  la
vertenza concerne un argomento che secondo il diritto  internazionale
rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta  Parte,
il Consiglio riferira' in questo senso, e si astenersi dal  formulare
qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza. 
 
  Il  Consiglio  potra',  in  ogni  caso  contemplato  dal   presente
articolo,  deferire  la  vertenza  all'Assemblea;  dovra'   farlo   a
richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata  entro  quattordici
giorni da quello  in  cui  la  vertenza  sara'  stata  sottoposta  al
Consiglio. 
 
  In ogni caso, deferite  all'Assemblea,  tutte  le  disposizioni  di
questo articolo e dell'art. 12, relative all'azione e  alle  facolta'
del  Consiglio,  si  applicheranno   all'azione   e   alle   facolta'
dell'Assemblea;   una   relazione   deliberata   dall'Assemblea   con
l'approvazione  dei  rappresentanti   dei   Membri   della   Societa'
rappresentati nel Consiglio e della maggioranza  degli  altri  Membri
della Societa', esclusi in ogni caso  i  rappresentanti  dalle  Parti
contendenti, avra' lo stesso valore di una  relazione  del  Consiglio
approvata da tutti i Membri di esso eccetto  i  rappresentanti  delle
Parti contendenti.