(Trattato-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
 
  Qualora uno dei  Membri  della  Societa'  ricorra  alla  guerra  in
violazione dei patti  di  cui  agli  articoli  12,  13  e  15,  sara'
considerato ipso facto come colpevole di aver  commesso  un  atto  di
guerra contro tutti gli altri  Membri  della  Societa',  i  quali  si
impegnano fin  d'ora  a  interrompere  immediatamente  ogni  rapporto
commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico  fra
i propri cittadini ed i cittadini dello Stato  contravventore,  e  ad
interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o  personale  fra  i
cittadini dello Stato contravventore  ed  i  cittadini  di  qualsiasi
altro Stato, sia o non sia Membro della Societa'. 
 
  Sara' in tal caso dovere del  Consiglio  di  raccomandare  ai  vari
Governi interessati quali forze militari, navali  od  aeree  dovranno
essere fornite da ciascuno dei Membri della Societa', come contributo
alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali. 
 
  I Membri della  Societa'  convengono  inoltre  di  prestarsi  mutua
assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici  presi  a  norma
del presente articolo, per attenuare le perdite o  gli  inconvenienti
che ne risultassero,  di  prestarsi  del  pari  muta  assistenza  per
resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di  essi
dallo Stato contravventore e di prendere  i  necessari  provvedimenti
per facilitare il transito  attraverso  il  proprio  territorio  alle
forze  di  qualunque  dei  Membri  della  Societa'  cooperanti   alla
protezione dei patti sociali. 
 
  Ogni Membro della Societa' che abbia violato i patti sociali potra'
essere escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli
altri Membri della Societa' in esso rappresentati.