Art. 16 Qualora uno dei Membri della Societa' ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sara' considerato ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Societa', i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore ed i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Societa'. Sara' in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Societa', come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali. I Membri della Societa' convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite o gli inconvenienti che ne risultassero, di prestarsi del pari muta assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Societa' cooperanti alla protezione dei patti sociali. Ogni Membro della Societa' che abbia violato i patti sociali potra' essere escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Societa' in esso rappresentati.