Art. 17 In caso di controversia fra un Membro della Societa' e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Societa', lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa' alle condizioni che il Consiglio stimera' opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16 inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potra' stimare necessarie. Fatto tale invito, il Consiglio aprira' immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito della controversia e raccomandera' quegli atti che stimera' piu' opportuni o piu' efficaci. Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa' o muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'articolo 16 saranno applicabili contro il detto Stato. Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa', il Consiglio potra' prendere quei provvedimenti e far quelle proposte che meglio servano a prevenire le ostilita' ed a raggiungere il componimento della vertenza.