(Trattato-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
 
  In caso di controversia fra un Membro della Societa'  e  uno  Stato
che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Societa',  lo
Stato  o  gli  Stati  estranei  alla  medesima  saranno  invitati  ad
assumere, agli effetti della  vertenza,  gli  obblighi  spettanti  ai
Membri della Societa'  alle  condizioni  che  il  Consiglio  stimera'
opportune;  in  seguito   all'accettazione   di   tale   invito,   le
disposizioni degli articoli 12 a 16 inclusi, saranno applicabili, con
le modificazioni che il Consiglio potra' stimare necessarie. 
 
  Fatto  tale  invito,  il  Consiglio  aprira'   immediatamente   una
inchiesta  sulle  circostanze  e  sul  merito  della  controversia  e
raccomandera'  quegli  atti  che  stimera'  piu'  opportuni  o   piu'
efficaci. 
 
  Qualora uno Stato invitato  ricusi  di  accettare,  ai  fini  della
vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa' o muova  in
guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'articolo
16 saranno applicabili contro il detto Stato. 
 
  Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere,  ai
fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Societa',
il Consiglio potra' prendere quei provvedimenti e far quelle proposte
che meglio servano a prevenire  le  ostilita'  ed  a  raggiungere  il
componimento della vertenza.