Art. 22 Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranita' degli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da se', nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applichera' il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli e' un compito sacro della civilta' e che le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto. Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio e' di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza ed alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilita' e sian disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatario della Societa' e per suo conto. Il carattere del mandato dovra' variare secondo il grado, di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altro circostanze simili. Alcune comunita' che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti puo' essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finche' non saranno in grado di reggersi da se'. I desideri di queste comunita' dovranno essere principalmente tenute in conto nella scelta della Potenza mandatario. Altri popoli, specie dell'Affrica centrale, sono in tale stato che il mandatario dovra' rispondere dell'Amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la liberta' di coscienza o di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico o del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi o dei liquori, e il divieto di stabilire fortificazioni o basi militari o navali, e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizioni altresi' che assicurino agli altri Membri della Societa' vantaggi per il commercio e il traffico. Vi sono territori come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densita' della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civilta', per la contiguita' geografica allo Stato mandatario, e per altre circostanze possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena. In ogni caso di mandato, il mandatario presentera' alla Societa' una relazione annuale circa il territorio affidatogli. Il grado di autorita', di ingerenza a di amministrazione che dovra' essere esercitata dal mandatario sara' in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Societa'. Una Commissione permanente sara' costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.