(Trattato-art. 22)
 
                               Art. 22 
 
 
  Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra  hanno
cessato di trovarsi sotto la sovranita'  degli  Stati  che  prima  li
governavano e che sono abitati da  popoli  non  ancora  in  grado  di
reggersi da se', nelle difficili condizioni  del  mondo  moderno,  si
applichera' il principio che il  benessere  e  lo  sviluppo  di  tali
popoli e' un compito sacro della  civilta'  e  che  le  garanzie  per
l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse  nel  presente
patto. 
 
  Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo  principio  e'
di affidare la tutela di questi popoli  a  nazioni  progredite,  che,
grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza  ed  alla  loro  posizione
geografica, possano meglio assumere  questa  responsabilita'  e  sian
disposte ad accettare tale incarico; questa  tutela  dovrebbe  essere
esercitata dalle medesime come mandatario della Societa'  e  per  suo
conto. 
 
  Il carattere del  mandato  dovra'  variare  secondo  il  grado,  di
sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio,  le  sue
condizioni economiche ed altro circostanze simili. 
 
  Alcune comunita' che appartenevano  prima  all'Impero  turco  hanno
raggiunto un grado di  sviluppo  tale  che  la  loro  esistenza  come
nazioni indipendenti puo' essere provvisoriamente riconosciuta, salvo
il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria,
finche' non saranno in grado di reggersi da se'. I desideri di queste
comunita' dovranno essere principalmente tenute in conto nella scelta
della Potenza mandatario. 
 
  Altri popoli, specie dell'Affrica centrale, sono in tale stato  che
il mandatario dovra' rispondere dell'Amministrazione del  territorio,
a  condizioni  che  garantiscano  la  liberta'  di  coscienza  o   di
religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento
dell'ordine pubblico o del buon costume, il divieto di abusi, come il
commercio degli schiavi, il traffico delle armi o dei liquori,  e  il
divieto di stabilire fortificazioni o basi militari o  navali,  e  di
dare agli indigeni una istruzione militare per  scopi  diversi  dalla
polizia e dalla difesa del  territorio;  a  condizioni  altresi'  che
assicurino agli altri Membri della Societa' vantaggi per il commercio
e il traffico. 
 
  Vi sono territori come quelli dell'Affrica sud-occidentale e talune
isole del Pacifico  australe,  che,  per  la  scarsa  densita'  della
popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai  centri
della civilta', per la contiguita' geografica allo Stato  mandatario,
e per altre circostanze possono meglio essere amministrati secondo le
leggi del detto Stato come parti integranti del suo territorio, salvo
le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena. 
 
  In ogni caso di mandato, il mandatario  presentera'  alla  Societa'
una relazione annuale circa il territorio affidatogli. 
 
  Il grado di autorita', di ingerenza a di amministrazione che dovra'
essere esercitata dal mandatario sara' in ciascun caso esplicitamente
determinato dal  Consiglio,  quando  non  sia  stato  preventivamente
convenuto dai Membri della Societa'. 
 
  Una  Commissione  permanente  sara'  costituita  per  ricevere   ed
esaminare  le  relazioni  annuali  dei  mandatari  e  dar  parere  al
Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.