Art. 23 In conformita' e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i membri della Societa': a) procureranno di stabilire e mantenere umane ed eque condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo finche' istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti; b) s'impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo; c) deferiranno alla Societa' l'alta sorveglianza sull'esenzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli al traffico dell'oppio o di altre sostanze nocive; d) affideranno alla Societa' l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza e' necessaria nel comune interesse; e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la liberta' di comunicazioni di transito e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Societa'; saranno tenute presenti a questo riguardo, le speciali necessita' delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918; f) procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.