(Trattato-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
 
  In  conformita'  e  nei  limiti  delle  convenzioni  internazionali
vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i membri della Societa': 
 
    a) procureranno di stabilire e mantenere umane ed eque condizioni
di lavoro per gli uomini, le donne e i  fanciulli,  sia  nel  proprio
paese, sia in tutti i paesi cui si estendono  le  loro  relazioni  di
commercio ed industria; e a questo finche' istituiranno e manterranno
le organizzazioni internazionali occorrenti; 
 
    b) s'impegnano ad assicurare un equo  trattamento  agli  indigeni
dei territori posti sotto il loro governo; 
 
    c) deferiranno alla Societa' l'alta  sorveglianza  sull'esenzione
degli accordi relativi alla tratta delle donne  e  dei  fanciulli  al
traffico dell'oppio o di altre sostanze nocive; 
 
    d) affideranno alla Societa'  l'alta  sorveglianza  sul  traffico
delle armi e munizioni con i paesi nei  quali  tale  sorveglianza  e'
necessaria nel comune interesse; 
 
    e)  prenderanno  provvedimenti  per  assicurare  e  mantenere  la
liberta' di comunicazioni  di  transito  e  un  equo  trattamento  al
commercio di tutti i Membri della Societa'; saranno tenute presenti a
questo riguardo, le speciali necessita' delle regioni devastate dalla
guerra del 1914-1918; 
 
    f)  procureranno   di   prendere   provvedimenti   di   carattere
internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.