(Trattato-art. 24)
 
                               Art. 24 
 
 
  Tutti  gli  uffici  internazionali  gia'  istituiti  per  mezzo  di
trattati generali saranno posti sotto la direzione della Societa', se
le Parti contraenti vi consentano. Tutti  gli  uffici  internazionali
della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno  istituite  in
seguito per il regolamento  di  materie  d'interesse  internazionale,
saranno posti sotto la direzione della Societa'. 
 
  In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni
generali, che non sia pero' stata posta sotto la direzione di  uffici
o  commissioni  internazionali,  il   Segretariato   della   Societa'
provvedera' coll'autorizzazione  del  Consiglio  e  conformemente  al
desiderio delle Parti, a  raccogliere  e  distribuire  ogni  elemento
utile di informazione, e prestera' ogni altra assistenza necessaria o
desiderabile. 
 
  Il Consiglio potra' inscrivere tra le spese del Segretariato quelle
relative a qualunque ufficio o commissione posti sotto  la  direzione
della Societa'.