Art. 24 Tutti gli uffici internazionali gia' istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Societa', se le Parti contraenti vi consentano. Tutti gli uffici internazionali della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie d'interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Societa'. In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia pero' stata posta sotto la direzione di uffici o commissioni internazionali, il Segretariato della Societa' provvedera' coll'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e prestera' ogni altra assistenza necessaria o desiderabile. Il Consiglio potra' inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque ufficio o commissione posti sotto la direzione della Societa'.