(Trattato-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
 
  I Membri della Societa' convengono  di  incoraggiare  e  promuovere
l'istituzione  e  la  cooperazione   di   organizzazioni   volontarie
nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per  fine
il miglioramento delle  condizioni  sanitare,  la  prevenzione  delle
malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.