(Trattato-art. 26)
 
                               Art. 26 
 
 
  Gli emendamenti al presente  Patto  avranno  effetto  quando  siano
ratificati dai Membri della Societa' i cui rappresentanti  compongono
il Consiglio o dalla  maggioranza  di  quelli  i  cui  rappresentanti
compongono l'Assemblea. 
 
  Nessun emendamento vincolera' un Membro della Societa' che dichiari
di non accettarlo; ma in tal caso esso cessera' di  far  parte  della
Societa'. 
 
         I - membri fondatori della Societa' delle Nazioni. 
 
                   Firmatari del Trattato di Pace. 
 
  Stati Uniti d'America. Haiti. 
  Belgio. Hedjaz. 
  Bolivia. Honduras. 
  Brasile. Italia. 
  Impero Britannico: Giappone. 
    Canada. Liberia. 
    Australia. Nicaragua. 
    Affrica Meridionale. Panama. 
    Nuova Zelanda. Peru'. 
    India. Polonia. 
  Cina. Portogallo. 
  Cuba. Romania. 
  Equatore. Stato 
serbo-croato-sloveno. 
  Francia. Siam. 
  Grecia. Czeco-Slovacchia. 
  Guatemala. Uruguay. 
                Stati invitati a aderire al «Patto». 
  Argentina. Paesi Bassi. 
  Chille. Persia. 
  Columbia. Salvador. 
  Danimarca. Svezia. 
  Spagna. Svizzera. 
  Norvegia. Venezuela. 
  Paraguay. 
 
  II. - Primo segretario generale della Societa' delle Nazioni. 
 
  L'onorevole Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.