Art. 26 Gli emendamenti al presente Patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri della Societa' i cui rappresentanti compongono il Consiglio o dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'Assemblea. Nessun emendamento vincolera' un Membro della Societa' che dichiari di non accettarlo; ma in tal caso esso cessera' di far parte della Societa'. I - membri fondatori della Societa' delle Nazioni. Firmatari del Trattato di Pace. Stati Uniti d'America. Haiti. Belgio. Hedjaz. Bolivia. Honduras. Brasile. Italia. Impero Britannico: Giappone. Canada. Liberia. Australia. Nicaragua. Affrica Meridionale. Panama. Nuova Zelanda. Peru'. India. Polonia. Cina. Portogallo. Cuba. Romania. Equatore. Stato serbo-croato-sloveno. Francia. Siam. Grecia. Czeco-Slovacchia. Guatemala. Uruguay. Stati invitati a aderire al «Patto». Argentina. Paesi Bassi. Chille. Persia. Columbia. Salvador. Danimarca. Svezia. Spagna. Svizzera. Norvegia. Venezuela. Paraguay. II. - Primo segretario generale della Societa' delle Nazioni. L'onorevole Sir James Eric Drummond, K. C. M. G., C. B.