(Trattato-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
 
  L'Assemblea sara' costituita dai rappresentanti  dei  Membri  della
Societa'. 
 
  Si unira' a determinati periodi e ogni volta che le circostanze  lo
richiedano, nella sede della Societa'  o  in  quell'altro  luogo  che
eventualmente fosse stabilito. 
 
  L'assemblea puo' trattare nelle sue adunanze di ogni argomento  che
riferisca all'azione della Societa'  o  che  interessi  la  pace  del
mondo. 
 
  Ogni Membro della Societa' disporra' di un voto e non potra'  avere
piu' di tre rappresentanti nell'Assemblea.