Art. 4 Il Consiglio sara' composto dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Societa'. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finche' non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna. Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potra' designare altri Membri della Societa' che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio; con la stessa approvazione potra' aumentare il numero dei Membri della Societa' che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio. Il Consiglio si riunira' ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno, nella sede della Societa', o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilita. Il Consiglio puo' trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Societa' o interessi la pace del mondo. Ogni Membro della Societa' che non sia rappresentato nel Consiglio sara' invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli affari che specialmente lo riguardano. Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Societa' in esse rappresentato, disporra' di un voto e non potra' avere piu' di un rappresentante.