(Trattato-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
 
  Il Consiglio sara' composto dei rappresentanti degli Stati Uniti di
America, dell'Impero britannico, della  Francia,  dell'Italia  e  del
Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Societa'.
Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea  di  tempo  in
tempo, quando lo creda opportuno. Finche' non sia avvenuta  la  prima
designazione da parte dell'assemblea, saranno Membri del Consiglio  i
rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna. 
 
  Coll'approvazione della maggioranza  dell'Assemblea,  il  Consiglio
potra'  designare  altri  Membri  della  Societa'  che  avranno   una
rappresentanza permanente nel Consiglio; con la  stessa  approvazione
potra' aumentare il numero dei Membri  della  Societa'  che  dovranno
essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio. 
 
  Il  Consiglio  si  riunira'  ogni  volta  che  le  circostanze   lo
richiedano e almeno una volta l'anno, nella sede della Societa', o in
quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilita. 
 
  Il Consiglio puo' trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che
si riferisca all'azione della Societa' o interessi la pace del mondo. 
 
  Ogni Membro della Societa' che non sia rappresentato nel  Consiglio
sara'  invitato  a  mandare  un  rappresentante  che  partecipi  alle
adunanze, durante la trattazione degli  affari  che  specialmente  lo
riguardano. 
 
  Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della  Societa'  in  esse
rappresentato, disporra' di un voto e non potra'  avere  piu'  di  un
rappresentante.