(Trattato-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
 
  La sede della Societa' e' stabilita a Ginevra. 
 
  Il Consiglio potra' in qualunque tempo deliberare che sia stabilita
altrove. 
 
  All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Societa', o  ad
essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi  ugualmente
uomini e donne. 
 
  I rappresentanti dei Membri della Societa' e i funzionari  di  essa
godranno i privilegi e le immunita' diplomatiche  nell'esercizio  del
loro ufficio. 
 
  Gli edifici e le altre proprieta' occupate dalla Societa', dai suoi
funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle  sue  adunanze
saranno inviolabili.