Art. 7 La sede della Societa' e' stabilita a Ginevra. Il Consiglio potra' in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove. All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Societa', o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne. I rappresentanti dei Membri della Societa' e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunita' diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio. Gli edifici e le altre proprieta' occupate dalla Societa', dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze saranno inviolabili.