(Trattato-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
 
  I Membri della Societa' riconoscono che,  per  mantenere  la  pace,
occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo  compatibile
con la  sicurezza  dello  Stato  e  con  l'azione  comune  intesa  ad
assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali. 
 
  Il Consiglio, tenendo conto  della  posizione  geografica  e  delle
circostanze di ogni Membro della Societa', redigera' i  programmi  di
questa riduzione, affinche' i vari Governi li esaminino o provvedano. 
 
  Tali programmi dovranno essere sottoposti a  riesame  e  revisione,
almeno ogni dieci anni. 
 
  Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti cosi'
stabiliti  non  potranno  essere  superati  senza  il  consenso   del
Consiglio. 
 
  I  Membri  della  Societa'  convengono  che  la  fabbricazione   di
munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi
obiezioni. Il Consiglio avvisera' ai modi di  provenire  gli  effetti
perniciosi  di  questa  fabbricazione,  col  debito   riguardo   alle
necessita' di quei Membri, della Societa' che non sono  in  grado  di
fabbricare le munizioni e gli  strumenti  di  guerra  necessari  alla
propria salvaguardia. 
 
  I Membri della Societa' si impegnano ad effettuare,  nei  reciproci
rapporti, un completo  e  leale  scambio  di  informazioni  circa  la
proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali  ed
aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in  quanto  possano
adattarsi a fini di guerra.