Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Art. 1. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del Codice civile. Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del bilancio del ministero delle finanze.