(Regolamento-art. 1)
 
Regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
                 contabilita' generale dello Stato. 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I beni dello Stato  si  distinguono  in  demanio  pubblico  e  beni
patrimoniali, secondo le norme del Codice civile. 
 
  Per i beni immobili assegnati in  servizio  governativo  a  diverse
amministrazioni, esclusi gli edifici  adibiti  ad  usi  militari,  le
spese di  comune  interesse  inerenti  alla  manutenzione  e  all'uso
dell'immobile sono tutte a carico del bilancio  del  ministero  delle
finanze.