Art. 13.
(Estradizione)
L'estradizione e' regolata dalla legge penale italiana, dalle
convenzioni e dagli usi internazionali.
L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto della
domanda di estradizione, non e' preveduto come reato dalla legge
italiana e dalla legge straniera.
L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche per reati
non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne
facciano espresso divieto.
Non e' ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia
espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.