(Codice Penale-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                           (Estradizione) 
 
  L'estradizione e'  regolata  dalla  legge  penale  italiana,  dalle
convenzioni e dagli usi internazionali. 
 
  L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto  della
domanda di estradizione, non e'  preveduto  come  reato  dalla  legge
italiana e dalla legge straniera. 
 
  L'estradizione puo' essere conceduta od offerta,  anche  per  reati
non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne
facciano espresso divieto. 
 
  Non  e'  ammessa  l'estradizione  del  cittadino,  salvo  che   sia
espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.