(Codice di procedura penale-art. 1)
                     CODICE DI PROCEDURA PENALE 
 
 
                               Art. 1 
 
                  (Officialita' dell'azione penale) 
 
  L'azione penale  e'  pubblica  e,  quando  non  sia  necessaria  la
querela, la richiesta o l'istanza, e' iniziata d'ufficio in seguito a
rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.