(Codice di procedura penale-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
                 (Curatore speciale per la querelo,) 
 
  Nel caso preveduto dall'articolo 121 del codice penale  il  termine
per la presentazione della querela decorre dal  giorno  della  nomina
del curatore speciale. Alla nomina provvede con decreto  motivato  il
presidente del tribunale del luogo  in  cui  l'offeso  si  trova,  su
richiesta del procuratore del Re. Il pretore provvede d'ufficio per i
reati di sua competenza. In ogni caso la nomina puo' essere  promossa
dagli istituti  o  dalle  societa'  che  hanno  per  scopo  la  cura,
l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni. 
 
  Il curatore speciale ha  pure  la  facolta'  di  costituirsi  parte
civile nell'interesse della persona offesa. 
 
  Se la necessita' della nomina  del  curatore  speciale  sopravviene
dopo la presentazione della querela,  provvede  il  presidente  della
corte o del tribunale o il pretore, davanti al quale si svolge o deve
svolgersi il giudizio.