Art. 11 (Curatore speciale per la querelo,) Nel caso preveduto dall'articolo 121 del codice penale il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno della nomina del curatore speciale. Alla nomina provvede con decreto motivato il presidente del tribunale del luogo in cui l'offeso si trova, su richiesta del procuratore del Re. Il pretore provvede d'ufficio per i reati di sua competenza. In ogni caso la nomina puo' essere promossa dagli istituti o dalle societa' che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni. Il curatore speciale ha pure la facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il presidente della corte o del tribunale o il pretore, davanti al quale si svolge o deve svolgersi il giudizio.