(Codice di procedura penale-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
   (Inammissibilita' della querela dopo proposta l'azione civile) 
 
  La querela non e' piu' ammessa quando chi avrebbe avuto diritto  di
presentarla ha proposto davanti al giudice  civile  l'azione  per  le
restituzioni  o  per  il  risarcimento  del  danno  ovvero  ha  fatto
transazione sul danno.