Art. 14 (Remissione della querela) La remissione della querela puo' essere fatta ed accettata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione presentata all'Autorita' procedente ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterla immediatamente alla predetta Autorita'. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme stabilite nell'articolo precedente. Il curatore speciale menzionato nell'ultimo capoverso dell'articolo 155 del codice penale e' nominato nei modi indicati nell'articolo 11. Le spese del procedimento sono a carico del remittente. Se i remittenti sono piu', tutti sono obbligati in solido verso lo Stato. Nell'atto di remissione puo' essere convenuto che le spese siano in tutto o in parte a carico del querelato o dei querelati, ma cio' non pregiudica il diritto dello Stato di esigere direttamente dal remittente o dai remittenti il pagamento delle spese medesime.