(Codice di procedura penale-art. 14)
 
                               Art. 14 
 
                     (Remissione della querela) 
 
  La  remissione  della  querela  puo'  essere  fatta  ed   accettata
personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con  dichiarazione
presentata all'Autorita' procedente ovvero ad un ufficiale di polizia
giudiziaria,  che  deve  trasmetterla  immediatamente  alla  predetta
Autorita'. 
 
  La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono  fatte
con le forme stabilite nell'articolo precedente. 
 
  Il curatore speciale menzionato nell'ultimo capoverso dell'articolo
155 del codice penale e' nominato nei modi indicati nell'articolo 11. 
 
  Le spese del procedimento  sono  a  carico  del  remittente.  Se  i
remittenti sono piu', tutti sono obbligati in solido verso lo Stato. 
 
  Nell'atto di remissione puo' essere convenuto che le spese siano in
tutto o in parte a carico del querelato o dei querelati, ma cio'  non
pregiudica  il  diritto  dello  Stato  di  esigere  direttamente  dal
remittente o dai remittenti il pagamento delle spese medesime.