(Codice di procedura penale-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
                    (Autorizzazione a procedere) 
 
  Nei procedimenti  per  i  quali  e'  necessaria  un'autorizzazione,
questa e' richiesta dal pubblico  ministero,  prima  che  sia  emesso
alcun mandato. 
 
  Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione  e'
richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato  per
il quale e' obbligatoria  l'emissione  del  mandato  di  cattura,  e'
mantenuto provvisoriamente l'arresto. 
 
  Nello stesso modo  si  provvede  se  la  necessita'  di  richiedere
l'autorizzazione sorge dopo che  l'imputato  e'  stato  arrestato  in
seguito a mandato o ad ordine di cattura. 
 
  Se l'autorizzazione e' negata, il giudice istruttore,  a  richiesta
del pubblico ministero, dichiara con sentenza non  doversi  procedere
per mancanza di autorizzazione. 
 
  Quando si  procede  contro  piu'  imputati  per  alcuni  dei  quali
soltanto e' necessaria l'autorizzazione  e  questa  tarda  ad  essere
conceduta, si puo' procedere nel frattempo  al  giudizio  contro  gli
imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria. 
 
  L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere revocata.