Art. 15 (Autorizzazione a procedere) Nei procedimenti per i quali e' necessaria un'autorizzazione, questa e' richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato. Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, e' mantenuto provvisoriamente l'arresto. Nello stesso modo si provvede se la necessita' di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato e' stato arrestato in seguito a mandato o ad ordine di cattura. Se l'autorizzazione e' negata, il giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione. Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si puo' procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria. L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere revocata.