(Codice di procedura penale-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
(Autorizzazione  a  procedere  per  reati  commessi  in  servizio  di
                              polizia) 
 
  Non si procede senza autorizzazione del  Ministro  della  giustizia
contro gli ufficiali od agenti di pubblica  sicurezza  o  di  polizia
giudiziaria o contro i militari in servizio  di  pubblica  sicurezza,
per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di  un
altro mezzo di coazione fisica. 
 
  La stessa norma si applica alle persone  che  legalmente  richieste
hanno prestato assistenza. 
 
  L'autorizzazione e' necessaria per procedere tanto  contro  chi  ha
compiuto il fatto, quanto contro chi ha dato l'ordine di compierlo.