Art. 16 (Autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia) Non si procede senza autorizzazione del Ministro della giustizia contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. La stessa norma si applica alle persone che legalmente richieste hanno prestato assistenza. L'autorizzazione e' necessaria per procedere tanto contro chi ha compiuto il fatto, quanto contro chi ha dato l'ordine di compierlo.