(Codice di procedura penale-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
(Proscioglimento per difetto di  una  condizione  di  procedibilita'.
                Riproponibilita' dell'azione penale) 
 
  La sentenza, anche  se  divenuta  irrevocabile,  che  dichiara  non
doversi procedere per mancanza o irregolarita' della  querela,  della
richiesta,  dell'istanza   o   dell'autorizzazione,   non   impedisce
l'esercizio dell'azione penale per il  medesimo  fatto  e  contro  la
stessa  persona,  se  la   querela,   la   richiesta,   l'istanza   o
l'autorizzazione e' in seguito regolarmente presentata. 
 
  La stessa disposizione si  applica  se  la  sentenza  dichiara  non
doversi  procedere  per  non  essersi  ancora   verificata   un'altra
condizione di procedibilita'.