Art. 17 (Proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale) La sentenza, anche se divenuta irrevocabile, che dichiara non doversi procedere per mancanza o irregolarita' della querela, della richiesta, dell'istanza o dell'autorizzazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona, se la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione e' in seguito regolarmente presentata. La stessa disposizione si applica se la sentenza dichiara non doversi procedere per non essersi ancora verificata un'altra condizione di procedibilita'.