Art. 19 (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale) Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'articolo 21. La sospensione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce l'esistenza e la serieta' della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione. Il pretore comunica immediatamente l'ordinanza di sospensione al procuratore del Re. L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso puo' essere proposto soltanto dal procuratore del Re o dal procuratore generale presso la corte d'appello. Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.