(Codice di procedura penale-art. 19)
 
                               Art. 19 
 
  (Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale) 
 
  Quando la  decisione  sull'esistenza  di  un  reato  dipende  dalla
risoluzione  di  una  controversia   sullo   stato   delle   persone,
l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso  fino  a  che  su  tale
controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella  prima  parte
dell'articolo 21. 
 
  La  sospensione  e'  disposta  anche  d'ufficio  con  ordinanza  in
qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce
l'esistenza e la serieta'  della  controversia.  La  sospensione  non
impedisce gli atti urgenti d'istruzione. 
 
  Il pretore comunica immediatamente l'ordinanza  di  sospensione  al
procuratore del Re. 
 
  L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione  per
il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che  legittimano  la
sospensione.  Tale  ricorso  puo'  essere   proposto   soltanto   dal
procuratore del  Re  o  dal  procuratore  generale  presso  la  corte
d'appello. 
 
  Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche  promosso
o  proseguito  dal  pubblico  ministero,  citate   tutte   le   parti
interessate.