Art. 2 (Obbligo del rapporto in generale) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. Gli altri pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato, sono obbligati a farne rapporto, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. Il rapporto e' presentato, senza ritardo, al procuratore del Re o al pretore. Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale; da' notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando e' possibile, contiene le generalita' di chi e' indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni, o quant'altro valga alla loro identificazione.