(Codice di procedura penale-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
                 (Obbligo del rapporto in generale) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  debbono  fare
rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo
che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. 
 
  Gli altri pubblici  ufficiali  e  gli  incaricati  di  un  pubblico
servizio, che, nell'esercizio o a causa delle  loro  funzioni  o  del
loro servizio, hanno notizia di un  reato,  sono  obbligati  a  farne
rapporto,  salvo  che  si  tratti  di  reato   punibile   a   querela
dell'offeso. 
 
  Il rapporto e' presentato, senza ritardo, al procuratore del  Re  o
al pretore. 
 
  Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le  circostanze
che possono interessare il procedimento penale; da' notizia di  tutti
gli elementi di prova raccolti e, quando e'  possibile,  contiene  le
generalita' di chi e' indicato come reo,  della  persona  offesa  dal
reato e dei testimoni, o quant'altro valga alla loro identificazione.