Art. 20 (Altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale) Salvo quanto e' stabilito nell'articolo precedente, qualora la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di un giudice civile o amministrativo, il giudice penale puo' anche d'ufficio con ordinanza rimettere tale risoluzione al giudice competente. Questa facolta' puo' esercitarsi solo se la controversia non e' di facile risoluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del diritto controverso. Nell'ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice assegna un termine, durante il quale e' sospeso il procedimento penale. Il termine puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta. Se la proroga non e' concessa, o se nel termine prorogato la controversia non e' decisa con la sentenza indicata nel capoverso dell'articolo 21, il giudice anche d'ufficio con ordinanza revoca la sospensione. In tal caso con la sentenza il giudice decide su ogni elemento dell'imputazione. Quando sulla controversia si trova gia' in corso il giudizio dinanzi a un giudice civile o amministrativo, il giudice puo' provvedere a' termini delle disposizioni precedenti.