(Codice di procedura penale-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
        (Altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale) 
 
  Salvo quanto e'  stabilito  nell'articolo  precedente,  qualora  la
decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una
controversia di competenza di un giudice civile o amministrativo,  il
giudice penale puo' anche  d'ufficio  con  ordinanza  rimettere  tale
risoluzione al giudice competente. 
 
  Questa facolta' puo' esercitarsi solo se la controversia non e'  di
facile risoluzione e la legge non pone  limitazioni  alla  prova  del
diritto controverso. 
 
  Nell'ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice
assegna un termine, durante  il  quale  e'  sospeso  il  procedimento
penale. Il termine puo' essere prorogato per giusta  causa  una  sola
volta. 
 
  Se la proroga non e'  concessa,  o  se  nel  termine  prorogato  la
controversia non e' decisa con la  sentenza  indicata  nel  capoverso
dell'articolo 21, il giudice anche d'ufficio con ordinanza revoca  la
sospensione. In tal caso con la sentenza il giudice  decide  su  ogni
elemento dell'imputazione. 
 
  Quando sulla controversia  si  trova  gia'  in  corso  il  giudizio
dinanzi a  un  giudice  civile  o  amministrativo,  il  giudice  puo'
provvedere a' termini delle disposizioni precedenti.