(Codice di procedura penale-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
(Autorita' del giudicato che decide la questione pregiudiziale civile
                          o amministrativa) 
 
  La sentenza del giudice civile che anteriormente  o  posteriormente
all'inizio del procedimento penale ha deciso una  delle  controversie
prevedute dall'articolo 19, fa stato nel procedimento penale,  quando
abbia acqui stato autorita' di cosa giudicata. 
 
  La sentenza del giudice civile o amministrativo che anteriormente o
posteriormente all'inizio del procedimento penale ha  deciso  fra  le
stesse persone una delle controversie prevedute dall'articolo 20,  fa
stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato  autorita'  di
cosa giudicata e purche' la legge  non  stabilisca  limitazioni  alla
prova del diritto che  era  oggetto  della  controversia  decisa  con
quella sentenza.