Art. 21 (Autorita' del giudicato che decide la questione pregiudiziale civile o amministrativa) La sentenza del giudice civile che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso una delle controversie prevedute dall'articolo 19, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acqui stato autorita' di cosa giudicata. La sentenza del giudice civile o amministrativo che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso fra le stesse persone una delle controversie prevedute dall'articolo 20, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato autorita' di cosa giudicata e purche' la legge non stabilisca limitazioni alla prova del diritto che era oggetto della controversia decisa con quella sentenza.