(Codice di procedura penale-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
(Rapporti concernenti reati che  risultano  in  procedimenti  civili,
                   amministrativi o disciplinari) 
 
  Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun  fatto,  nel
quale puo' ravvisarsi un reato  perseguibile  d'ufficio,  il  giudice
deve  farne  rapporto  al  procuratore  del  Re,  trasmettendogli  le
informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi
di un  reato  non  perseguibile  d'ufficio,  qualora  sia  presentata
querela, richiesta o istanza all'Autorita' competente. 
 
  Se viene iniziata  l'azione  penale,  e  la  cognizione  del  reato
influisce sulla decisione  della  controversia  civile,  il  giudizio
civile e' sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che
sia pronunciata nell'istruzione la sentenza  di  proscioglimento  non
piu' soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile,
ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. 
 
  Le disposizioni precedenti si applicano anche  ai  giudizi  davanti
alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi  disciplinari  davanti
alle pubbliche Autorita'. 
 
  Quando l'azione penale e'  gia'  in  corso,  il  giudice  civile  o
amministrativo o la pubblica Autorita' che  procede  disciplinarmente
ordina la sospensione del giudizio.