Art. 3 (Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari) Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale puo' ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di un reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'Autorita' competente. Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile e' sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorita'. Quando l'azione penale e' gia' in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorita' che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.