(Codice di procedura penale-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
                              (Referto) 
 
  Chi ha l'obbligo del referto deve  presentarlo  entro  ventiquattro
ore o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente, al  procuratore
del Re, al pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del
luogo in cui ha prestato la propria opera od  assistenza  o  in  loro
mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino. 
 
  Il referto indica la persona o le  persone  che  hanno  determinato
l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso  e,  se
e' possibile,  le  generalita'  di  questo  o  quant'altro  valga  ad
identificarlo; inoltre tutte le notizie che servono  a  stabilire  le
circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso  e
gli effetti che ha cagionato o puo' cagionare. 
 
  Qualora piu' persone abbiano prestato la loro opera  od  assistenza
nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare
il referto, che puo' farsi con atti separati ovvero con unico atto da
tutte sottoscritto, senza che l'omissione del  referto  da  parte  di
taluno  degli  obbligati  possa  in  alcun  caso  ritardare  l'azione
dell'Autorita' giudiziaria.