Art. 4 (Referto) Chi ha l'obbligo del referto deve presentarlo entro ventiquattro ore o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente, al procuratore del Re, al pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera od assistenza o in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino. Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso e, se e' possibile, le generalita' di questo o quant'altro valga ad identificarlo; inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha cagionato o puo' cagionare. Qualora piu' persone abbiano prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto, che puo' farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutte sottoscritto, senza che l'omissione del referto da parte di taluno degli obbligati possa in alcun caso ritardare l'azione dell'Autorita' giudiziaria.