(Codice di procedura penale-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
                     (Richiesta di procedimento) 
 
  Nei casi in cui, per promuovere l'azione penale, e'  necessaria  la
richiesta, questa e' presentata per iscritto a qualsiasi ufficio  del
pubblico  ministero,  che   provvede   a   trasmetterla   all'ufficio
competente.