Art. 6 (Istanza di procedimento) L'istanza di procedimento e' presentata con le forme della querela. L'istanza puo' essere presentata anche a un Regio agente consolare all'estero il quale, provveduto quando occorre all'identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.