(Codice di procedura penale-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
                             (Denuncia) 
 
  Ogni persona, anche diversa dall'offeso, che ha notizia di un reato
perseguibile d'ufficio, puo' farne denuncia al procuratore del Re, al
pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. 
 
  La legge determina i casi nei quali la denuncia e' obbligatoria.