Art. 8 (Formalita' della denuncia) Per la denuncia si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, in quanto e' applicabile. La denuncia puo' essere presentata per iscritto od oralmente, anche per mezzo di procuratore speciale. La denuncia presentata per iscritto deve essere sempre sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore speciale. Quando si tratta di delazioni anonime, si applica la disposizione dell'articolo 141. Il pubblico ufficiale che riceve una denuncia, assunte quando occorre sommarie informazioni, la trasmette senza ritardo al procuratore del Re o al pretore competente.