(Codice di procedura penale-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
                     (Formalita' della denuncia) 
 
  Per la denuncia si osserva la  disposizione  dell'ultimo  capoverso
dell'articolo 2, in quanto e' applicabile. 
 
  La denuncia puo' essere presentata per iscritto od oralmente, anche
per mezzo di procuratore speciale. 
 
  La denuncia presentata per iscritto deve essere sempre sottoscritta
dal denunciante o dal suo procuratore speciale. 
 
  Quando si tratta di delazioni anonime, si applica  la  disposizione
dell'articolo 141. 
 
  Il pubblico ufficiale  che  riceve  una  denuncia,  assunte  quando
occorre  sommarie  informazioni,  la  trasmette  senza   ritardo   al
procuratore del Re o al pretore competente.