(Testo Unico-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
Art. 28, n. 4, Legge 7 luglio 1866, n. 3036. Art. 1  Legge  4  ghigno
1899, n. 191. Art. 7 R. decreto 25 agosto 1899, n.  350.  Art.  8  R.
decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. Art.  4  R.  decreto-legge  28
febbraio 1924, n. 354. Art. 6 e 7 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n.
                                 13. 
 
  I  proventi  casuali  inerenti  al  ministero   parrocchiale   sono
calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in  un  ammontare
maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5, in rapporto
alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di L. 30 fino a  500
abitanti, di L. 50 fino a 1000, e con l'ulteriore aumento  di  L.  50
per  ogni  1000  abitanti   fino   alla   popolazione   di   6000   e
successivamente di L. 100 per ogni 2000 abitanti in piu', e non oltre
un massimo di L. 900.