Art. 11. Art. 10 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 6 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Sono considerate passivita' patrimoniali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualita' passive gravanti sul beneficio parrocchiale. Le prestazioni passive corrisposte in generi o derrate devono essere calcolate in una somma in denaro da determinarsi con le norme dell'art. 9. E' applicabile alle prestazioni passive perpetue in denaro l'ultimo comma dell'art. 8.