Art. 12. Art. 18 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 9 R. decrto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 18 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Le imposte sui terreni e sui fabbricati sono calcolate sulla media del triennio di cui all'art. 9, sempre quando il reddito degli immobili cui si riferiscono non sia stato calcolato al netto con i criteri indicati nell'ultimo alinea dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta. Viene tenuto conto anche delle imposte sul fabbricato della casa canonica e sull'orto o giardino annesso, nonche' dell'imposta sui redditi agrari, delle tasse e dei contributi stradali, per arginatura di fiumi, fossi e canali, ed in genere di ogni altro contributo imposto per legge a carico dei proprietari di terreni o fabbricati, purche' siano a carico dell'investito senza diritto a rivalsa. Non sono invece ammissibili fra le passivita' l'imposta complementare sul reddito, la tassa sui domestici, sul valore locativo, e in genere tutti i tributi di carattere personale e familiare.