(Testo Unico-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
Art. 18 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 9 R. decrto-legge 28
febbraio 1924, n. 354. Art. 18 R. decreto-legge 7  gennaio  1926,  n.
                                 13. 
 
  Le imposte sui terreni e sui fabbricati sono calcolate sulla  media
del triennio di cui  all'art.  9,  sempre  quando  il  reddito  degli
immobili cui si riferiscono non sia stato calcolato al  netto  con  i
criteri indicati nell'ultimo alinea dell'art. 11 del  R.  decreto  30
dicembre 1923, n. 3271 sulla tassa di manomorta. 
  Viene tenuto conto anche delle imposte sul  fabbricato  della  casa
canonica e sull'orto o giardino  annesso,  nonche'  dell'imposta  sui
redditi agrari, delle tasse e dei contributi stradali, per arginatura
di fiumi, fossi e canali, ed  in  genere  di  ogni  altro  contributo
imposto per legge a carico dei proprietari di terreni  o  fabbricati,
purche' siano a carico dell'investito senza diritto a rivalsa. 
  Non  sono  invece   ammissibili   fra   le   passivita'   l'imposta
complementare  sul  reddito,  la  tassa  sui  domestici,  sul  valore
locativo, e in genere  tutti  i  tributi  di  carattere  personale  e
familiare.