(Testo Unico-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
 
             Art. 19 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  L'imposta di  ricchezza  mobile  sulle  rendite  prebendali  e  sui
proventi  casuali  (esclusi  quelli  delle  messe   avventizie),   e'
riconosciuta nei limiti della somma dovuta e pagata dall'investito al
1° luglio 1920 per i benefici provvisti di titolare a quella data, o,
altrimenti, della somma dovuta e pagata alla data di nomina del nuovo
investito,  sempre  quando  le  rendite   gravate   siano   computate
nell'attivita' della liquidazione.