Art. 15. Art. 11 e 18 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 10 R. decreto-legge 2 ottobre 1921, n. 1409. Sono compresi fra le passivita', nell'ammontare corrisposto al 1° luglio 1920, per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti alla data di nomina del nuovo investito, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica, nonche' la quota di concorso dovuta anteriormente al 1° luglio 1929.